A FOLIGNO L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE C’È?
PERCHÉ IL SINDACO ZUCCARINI NON HA PRONTAMENTE PROVVEDUTO?
E’ del 2016, l’ultimo intervento legislativo, che mira a garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione dei giudizi da utilizzare nella determinazione dei premi. Il legislatore ritiene che anche i comuni debbano ricorrere ad uno strumento indipendente indicando come idoneo, lo strumento dell’Organismo Indipendente di Valutazione, come sistema di misurazione e valutazione, all’organo di indirizzo politico‐amministrativo, per la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi dei premi.
L’OIV infatti monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; valida la Relazione sulla performance a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali.
Al Movimento StelleNelCuore, non resta che constatare, che pur essendo l’Organismo Indipendente di Valutazione, la migliore soluzione per valutare le performance, tale organismo non ha trovato applicazione neanche con la nuova amministrazione, la quale pur non essendo obbligata a farlo, non ha ritenuto né di sostituire i membri del Nucleo di Valutazione, ereditato dal “mandato Mismetti”, né di sostituire (per dare una svolta) il NdV con l’OIV.
DUE LE DUE STRADE CHE IL COMUNE POTEVA SEGUIRE per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell’integrità. Ma la scelta è caduta su una terza: andare avanti senza porsi neppure il problema del poter valutare i dirigenti, attraverso un organo terzo ed indipendente.
A CHI SPETTA SCEGLIERE LO STRUMENTO MIGLIORE PER UNA VALUTAZIONE NON CONDIZIONATA?
Nei comuni, l’organo competente a nominare l’OIV o a decidere di mantenere lo NdV è il Sindaco.
Nel Comune di Foligno è in essere il Nucleo di Valutazione, i componenti in carica dal 26/08/2014, sono stati tutti confermati il 24/08/2017, e sono:
– componente esterno: Ing. Augusto Ruggia;
– componente esterno: Dott. Arturo Bianco;
– componente interno: Segretario Generale, Dott. Paolo Ricciarelli;
La delibera di conferma, fissava la scadenza del loro mandato, in contemporanea con la scadenza naturale del mandato amministrativo del comune di Foligno, fissata quindi nella primavera del 2019;
NON CI RISULTA CHE TALE NdV SIA STATO ANCORA SOSTITUITO
Cosa prevede l’ordinamento in proposito?
Molto dettagliate sono le norme che gli enti debbono rispettare tra le quali:
“L’organo di indirizzo politico-amministrativo promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell’integrità.”
“Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione di cui all’articolo 13 (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche).”
“Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.”
Gli enti locali possono del tutto legittimamente continuare ad avvalersi dei nuclei di valutazione, precedentemente istituiti e nella composizione fissata dai regolamenti interni, per effettuare le operazioni di programmazione e valutazione dell’attività gestionale.
Nucleo o Organismo Indipendente di Valutazione. Tutti dicono che bisogna individuare questi ultimi organismi. Ma gli enti possono mantenere in vita i nuclei di valutazione e mantenere in capo ad essi le funzioni che ritengono più consone con le proprie finalità
Infatti il d.lgs. n. 150 del 2009 all’art. 14, precisa “hanno facoltà, e non l’obbligo, di costituire l’OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d.lgs. n. 150 del 2009 indicate nel citato art. 16.”
Purtroppo i Comuni possono quindi anche decidere, come ha fatto il comune di Foligno in passato, e come ancora fa, d’affidare ad un Nucleo di Valutazione i compiti previsti nel d.lgs. n. 150 del 2009.
Val la pena di sottolineare come tale affermazione rivesta carattere di rilievo soprattutto nelle piccole amministrazioni.
È però necessario che ne venga data previsione nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che dovrebbe individuare caratteristiche, requisiti, modalità, funzionamento.
Movimento StelleNelCuore
Allegati:
A chi si applica lo strumento dell’Organismo Indipendente di Valutazione?
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.
Organismo Indipendente di Valutazione
L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è un soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica dall’organo di indirizzo politico-amministrativo. Può essere costituito in forma collegiale con tre componenti o in forma monocratica.
I componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione (singolarmente o in forma associata) tra i soggetti iscritti all’Elenco nazionale.
Compiti principali in materia di misurazione e valutazione della performance
L’OIV monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; valida la Relazione sulla performance a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali; garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi nonchè dell’utilizzo dei premi; propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione, all’organo di indirizzo politico‐amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi dei premi.
L’OIV è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica, supporta l’amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale: in particolare formula un parere vincolante sull’aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione. Promuove l’utilizzo da parte dell’amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti ai fini della valutazione della performance organizzativa.
Quanto ai compiti degli OIV in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione si rimanda all’art. 1 della Legge 190/2012 così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (FOIA) nonché agli indirizzi espressi in materia da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione.
L’OIV, costituito generalmente da 3 componenti esterni all’Amministrazione da valutare (è il minimo, altrimenti ci se la suona e ci se la canta. n.d.r.) dotati di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è quello che, ai sensi del Dlgs 150/2009:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all’Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all’articolo 13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui all’articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all’amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) propone, sulla base del sistema di cui all’articolo 7, all’organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e’ responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all’articolo 13;
g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità di cui al presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
Nucleo di Valutazione
Regolamento tipo del Nucleo di Valutazione da inserire nel Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
1. Al sensi del vigente articolo 147 del D.lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità diretta dell’articolo 14 del D.lgs. n. 150 /2009 alle autonomie territoriali, è individuato un nucleo di valutazione con le seguenti finalità:
– Valutazione diretta delle prestazioni dei responsabili dei servizi al sensi dell’articolo … del presente regolamento;
– Valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa ai sensi dell’articolo 8 e seguenti del C.C.N.L. 31/3/1999;
– Verifica sull’adozione e attuazione del sistema di valutazione permanente dei responsabili dei servizi e del personale dipendente nel rispetto dei principi contrattuali e del D.lgs. 150/2009;
– Verifica dell’esistenza e dell’attuazione dei sistemi di controllo interno di cui all’articolo 147 del D.lgs. n. 267/200 e dell’articolo … del presente regolamento,
– Collaborazione con l’amministrazione e con i responsabili dei servizi per il miglioramento organizzativo e gestionale dell’ente locale;
– Certificazione della possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate di cui all’articolo 15 del C.C.N.L. 1/4/1999 ai sensi dell’articolo 15 comma 2 e comma 4 del medesimo contratto.
2. Il nucleo di valutazione è composto dai numero … membri, nominati dal Sindaco sulla base della presentazione del curriculum e della valutazione dell’esperienza in possesso del soggetto valutazione. Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001.
3. I membri del nucleo di valutazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali svolti sul territorio dell’Ente negli ultimi tre anni ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
– Esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae dei candidati a ricoprire il ruolo di membro del nucleo di valutazione, nell’ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli enti locali e agli aspetti organizzativi e gestionali;
– Vista la ridotta dimensione dell’ente e della relativa misurazione e valutazione delle attività, possono far parte del nucleo di valutazione di questo ente, anche soggetti che partecipano ad altri nuclei o organismi indipendenti di valutazione in diverse amministrazioni.
4. L’importo da corrispondere ai membri del nucleo di valutazione è stabilito dal Sindaco nel decreto di nomina e viene impegnato sul bilancio dell’ente con apposita determina dirigenziale.
La durata del nucleo è coincidente al mandato del Sindaco, salvo revoca.
5. Il nucleo di valutazione si riunisce ogniqualvolta lo richieda uno dei componenti e decide a maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente provvede alla convocazione senza formalità del nucleo e dirige i lavori della seduta.
6. Il responsabile dell’area amministrativa/risorse umane assicura le risorse umane ed organizzative necessarie al funzionamento del nucleo di valutazione.
7. E’ facoltà dell’amministrazione adottare uno specifico regolamento per il funzionamento del nucleo di valutazione ad integrazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.